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Istituto
Tecnico Industriale Statale "E. Majorana"
Via Nestore Mazzei . 87067 Rossano Scalo (CS) tel. 0983/511085 Fax
0983/511104 E_Mail: cstf03000n@istruzione.it |
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Progetto
Abacus
Sede di Progetti PON e
POR
Progetto
Sirio |
Normativa
Le disposizioni contrattuali che seguono
riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di
nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.
Le disposizioni legislative, anche se
eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini
contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come
previsto dell'art. 69 del d.lgs. n.165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del
CCNL qui sottoscritto dalle parti.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA,
DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale,
per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007,
si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui
all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto l’11 giugno 2007. Il personale del comparto si articola nelle
seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e
amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1°
gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n.165/2001. Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di
stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo, fermo restando quanto previsto dall’art.48,
comma 3, del d.lgs. n.165/2001.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del
presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro
del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la
procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo
n.165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
biennio in questione, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e
parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Eventuali sequenze contrattuali previste
nel corpo del presente CCNL si intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le
Parti firmatarie del CCNL.
8. Per quanto concerne il personale scolastico
delle province autonome di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai
decreti legislativi 24.07.96, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal
d.lgs. n.354/1997.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL
CONTRATTO
1. Quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le
parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla
richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro
30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte
interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la
clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale o integrativo.
Capo II - Relazioni sindacali
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di
contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni
sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di
indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di
trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine
di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema
scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate
dal Ministro dell’Istruzione, nell’ambito di quanto definito dal presente
contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si
articola nei seguenti modelli relazionali:
contrattazione collettiva: si svolge in
ambito territoriale nazionale, regionale e a livello di istituzione
scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli
4 e 6;
partecipazione: si articola negli istituti
dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può
prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità
propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo
5;
interpretazione autentica dei contratti
collettivi di cui all'art. 2.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la
qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto
anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva
integrativa nazionale è disciplinato:
A) MOBILITA’:
con cadenza, di norma biennale, collegata alla
durata di definizione dell’organico, la mobilità compartimentale, a domanda
e d’ufficio. In tale ambito si dovrà garantire la stabilità pluriennale
dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale
docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli
impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi
funzionanti negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione,
verranno ricercate le forme appropriate per favorire l’incontro tra
competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative che
processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle singole
scuole;
utilizzazione del personale in altre attività
di insegnamento;
utilizzazione del personale soprannumerario e
inidoneo, nonchè di quello collocato fuori ruolo;
procedure e criteri di utilizzazione del
personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e
dalla legge n. 289/2002;
mobilità intercompartimentale.
B) FORMAZIONE: con cadenza annuale, obiettivi,
finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la
formazione del personale. Si perseguirà l’obiettivo di superare la
frammentazione degli interventi, ridefinendo le modalità di accreditamento
degli enti e delle associazioni professionali e disciplinari, nonchè delle
iniziative idonee a costituire adeguato supporto alle attività didattiche,
le procedure per strutturare le singole iniziative formative, riallocando le
risorse a favore dell’attività delle singole scuole e monitorando gli esiti
della formazione.
C) con cadenza di norma biennale, criteri per
l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.
D) con cadenza annuale, criteri e parametri di
attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio
educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica,
per le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale
ATA.
3. Presso ciascuna direzione scolastica
regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti
materie:
linee di indirizzo e criteri per la
tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
criteri di allocazione e utilizzo
delle risorse, provenienti dall’Ente Regione e da Enti diversi dal
MPI, a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione
scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte
processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi
destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi,
da concludersi entro il 31 ottobre;
criteri, modalità e opportunità
formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
criteri di utilizzazione del
personale;
criteri e modalità di verifica dei
risultati delle attività di formazione.
4. Presso ciascuna direzione scolastica
regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale
sulle seguenti materie:
criteri per la fruizione dei permessi per
il diritto allo studio;
criteri e modalità per lo svolgimento
delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi
sindacali;
istituzione di procedure di raffreddamento
dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di
singola istituzione scolastica;
modalità per la costituzione di una
commissione bilaterale incaricata dell’assistenza, supporto e
monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
5. Il direttore regionale, nelle materie di
cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro
termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
6. La contrattazione integrativa si svolge
alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n.
165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001.
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti
non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio
effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa, nell’ambito della vigente disciplina contrattuale.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
1.Le
forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale
competente per materia.
L’Amministrazione scolastica nazionale e
regionale, con cadenza almeno annuale e nell’ambito delle proprie autonome e
distinte responsabilità, fornisce informazioni preventive e la relativa
documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie,
ai soggetti identificati all’articolo 7;
formazione in servizio, aggiornamento,
autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione
alle situazioni di esubero;
criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto il personale;
modalità organizzative per l'assunzione
del personale a tempo determinato e indeterminato;
documenti di previsione di bilancio
relativi alle spese per il personale;
operatività di nuovi sistemi informativi o
di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi
amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
dati generali sullo stato dell'occupazione
degli organici e di utilizzazione del personale;
strumenti e metodologie per la valutazione
della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico,
anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
andamento generale della mobilità;
esiti dei monitoraggi effettuati
dall’Amministrazione;
accesso all’intranet scolastico per le
informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ;
informazione sulle risorse globali
assegnate alle scuole per il loro funzionamento.
2. Su ciascuna delle materie previste al comma
1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della
organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono
richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento
dell’informazione, che sia attivato un tavolo di concertazione. Questo sarà
aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi
successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni
caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi
dall’apertura.
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed
educativa, in coerenza con
l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente
scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con
le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva
annuale le seguenti:
proposte di formazione delle classi e di
determinazione degli organici della scuola;
piano delle risorse complessive per il
salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
criteri di attuazione dei progetti
nazionali, europei e territoriali;
criteri per la fruizione dei permessi per
l’aggiornamento;
utilizzazione dei servizi sociali;
criteri di individuazione e modalità di
utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche
disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di
programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
tutte le materie oggetto di
contrattazione;
Sono materie di contrattazione integrativa le
seguenti:
modalità di utilizzazione del personale
docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle
attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al
relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale
medesimo;
criteri riguardanti le assegnazioni del
personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi,
ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
criteri e modalità di applicazione dei
diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale
previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come
modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
i criteri per la ripartizione delle
risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi
accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al
personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai
progetti nazionali e comunitari;
criteri e modalità relativi alla
organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del
personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo di istituto;
Il dirigente scolastico, nelle materie di
cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro
termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso,
entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle
trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15
settembre.
La contrattazione di cui sopra si svolge
con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente,
l’accordo già sottoscritto.
Se le Parti non giungono alla
sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le
questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte
alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la
propria assistenza.
Sono materia di informazione successiva le
seguenti:
nominativi del personale utilizzato nelle
attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
verifica dell’attuazione della
contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle
risorse.
3. Le informazioni previste dal presente
articolo sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla
relativa documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal
presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore
generale regionale
per le questioni che incidono sull’assetto
organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il
tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
I compensi per le attività svolte e previste
dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia
negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai
criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di
trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi
venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
6. I revisori effettuano il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i
principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata
dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi 30 giorni senza rilievi,
il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e
produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono
tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui
al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono costituite
come segue:
I - A livello di amministrazione:
-dal titolare del potere di rappresentanza o
da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari
degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico
regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di
rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo
delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di
propria scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti territoriali delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
Per la parte pubblica:
-dal dirigente scolastico.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione
della RSU.
2. Il MPI
può avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa nazionale, dell’assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
ART. 8 - ASSEMBLEE
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul
luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore
pro capite in ciascun anno scolastico,
senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria
di personale (ATA e docenti)
non possono essere tenute più di due
assemblee il mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità
dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del
giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o
più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi
dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative
sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e
non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1,
dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o
più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi
dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative
sindacali.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di
lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche
giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del
personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle
assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee
possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente,
secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il
vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata
massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o
educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee
territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in
modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di
assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui
al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata,
la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono
rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con
comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici
delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello
stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o
educativa interessata, comprese le eventuali
sezioni staccate o succursali.
Alla comunicazione va unito
l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri
organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta
di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica
assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali
- assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o
alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo
dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore,
dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il
dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna,
al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del
personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede
ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche
il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o
sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo
gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche
il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la
contrattazione d’istituto,
la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi
essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino
e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee
sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli
scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto
dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario
di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali
indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il
comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei
soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali
e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della
comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal
presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea
prevista dall'art. 2 del CCNQ 7
agosto 1998 e le modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali.
CAPO III – NORME COMUNI
ART. 9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI
RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO
L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA
1. Le Parti affermano il comune impegno ad
incentivare la scolarizzazione ed il raggiungimento di buoni esiti formativi
nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio.
2. A tale scopo ogni direttore regionale
stipulerà, entro i termini di cui all’art.4, comma 3, lettera b, apposito
contratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL
per indicare i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo
accreditato dal Ministero per le aree a rischio, a forte processo
immigratorio e per la dispersione scolastica, la durata dei progetti, gli
obiettivi di lotta all’emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di
rilevazione dei risultati da comunicare al MPI e alle OO.SS, favorendo la
pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico
contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi in questione anche
consorziandosi in rete, e
comunque privilegiando la dimensione
territoriale dell’area.
A tal fine saranno elaborati progetti
finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico anche con l'ampliamento
dell’offerta formativa..
4. I compensi per il personale coinvolto nelle
attività di cui al presente articolo saranno definiti in sede di
contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede
di contrattazione regionale.
ART. 10 - MOBILITA’ TERRITORIALE,
PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. I criteri e le modalità per attuare la
mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i
processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici
momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono
definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere
più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne
conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del
personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il
soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale,
sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro
pubblico.
2. In tale sede saranno definiti modalità e
criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi
alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione
nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la
contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che
esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le
aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione
delle professionalità esistenti;
b) promuovere la stessa mobilità professionale
ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di
riqualificazione e riconversione professionale mirati all’assegnazione di
posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura
forfetaria, per l’effettiva frequenza dei relativi corsi;
- indennità forfetaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di
studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del
reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda
nell’ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno
di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di
formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o
regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di
concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in
situazione di esubero. E’ assicurata la necessaria informazione al personale
per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di
cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad
accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di
mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il
corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la
riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le
esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con
l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi
connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al
potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento
educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli
insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e formazione integrata
post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza organizzativa e
amministrativa delle istituzioni scolastiche ed educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MPI con
altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità
intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione
integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del
personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le
modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui
connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul
rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia
fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure
concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di
provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di
verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono,
comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la
competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la
formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti
provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda o
d'ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria,
in altro tipo di cattedra o posto,
ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello
di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore
retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura
corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse
ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la
corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale
d'obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli
articoli 485 e 569 del d.lgs. n.297/94 e successive modifiche è
riconoscibile per intero ai fini della mobilità a domanda, sia
compartimentale che intercompartimentale.
ART. 11 - PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il
compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125,
con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una
persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro
dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
raccolta dei dati relativi alle
materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a
fornire;
formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad
attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della
pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai
sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
sindacali devono essere sentite le
proposte formulate dal Comitato
pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di
prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni
di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
percorsi di formazione mirata del
personale sulla cultura delle pari opportunità in campo
formativo, con particolare riferimento ai progetti per
l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti
d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di
testo, alle politiche di riforma;
azioni positive, con
particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di
formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o
funzioni più qualificate;
iniziative volte a prevenire o
reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in
generale;
flessibilità degli orari di
lavoro;
fruizione del part-time;
processi di mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività
del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie
al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29
ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il
Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle
lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima
pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane
in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione
del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico
per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica
regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con
composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere
assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il
Presidente è nominato dal Direttore regionale.
ART. 12 - CONGEDI PARENTALI
Al personale dipendente si applicano le
vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.
L.gs. n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai
sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto,
spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a
15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui
all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale
periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto
concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
3. In caso di parto prematuro, alle
lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il
figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di
richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il
restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in
parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è
accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale
risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro
al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i
periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal
lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001,
per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili
anche in modo frazionato, non
riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario
e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la
salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di
cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei
casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per
ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso
comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi
dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie
di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti
commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli
eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale
modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal
ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata,
dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D.
Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di
cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ART. 13 - FERIE
1. Il dipendente con contratto di lavoro a
tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1,
lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate
previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo
prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie
previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda
la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA
il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e
i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono
calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi
di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all'art.
15
conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e
non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono
essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale
docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante
la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata
alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede
e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi
anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo
quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di
servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di
malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie
nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno
fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A.
fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno
successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La
fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei
turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano
interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il
dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il
periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie
adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve
essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere
gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per
assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali
assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di
lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo
determinato che indeterminato.
ART. 14 - FESTIVITÀ
1. A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla
legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al
comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in
ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il
termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle
lezioni.
ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI
1. Il dipendente della scuola con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea
documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti
casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8
complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti
per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti
entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o
convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non
continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da
presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a
domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per
motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di
ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9,
prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un
permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del
matrimonio,
con decorrenza indicata dal dipendente
medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi
al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono
essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente
spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e
le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di
trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art.
2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla
legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie;
essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non
ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne
ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge.
ART. 16 - PERMESSI BREVI
1. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale
con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e
a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente
fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si
riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non
possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale
A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a
quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le
ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
Il recupero da parte del personale docente
avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento
di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove
avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il
recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a
trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso
per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente l’attribuzione dei
permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in
servizio.
ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
1. Il dipendente assente per malattia ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai
fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1,
al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad
alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del
dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2
l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute,
per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del
posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito
dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma
5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità
sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo
alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori
ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore
regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo
quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26
giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1,
è il seguente:
intera retribuzione fissa mensile, ivi
compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso
individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le
malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento
economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla
lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano
terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del
presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital
anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle
terapie. Pertanto per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di
comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o
educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque
non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica,
anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato
impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con
indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per
le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine
scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa,
oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal
primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il
controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture
ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del
domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore
17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio
domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata
nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi,
durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne
preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa
fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da
colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno
effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora
comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato
durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c),
compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non
pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente
articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge
27.12.2002, n.289 e successive modifiche.
ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI
FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO
1. L'aspettativa per motivi di famiglia o
personali
continua ad essere regolata dagli artt. 69 e
70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi
speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal
dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa è erogata anche ai docenti di
religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988,
ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL,
limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente
può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o
dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore
l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in
aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,
l’esperienza di una diversa
attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale assunto a tempo determinato,
al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al
personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro,
le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal
presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le
precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo
determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del
rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la
fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine
dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso
dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione
delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto,
per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di
impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di
sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con
contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine
delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio
scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno
scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente
è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel
secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha
diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto
di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la
disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si
trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la
retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
6. Le assenze per malattia parzialmente
retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA
assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma
5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi
od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre,
attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i
motivi previsti dall’art.15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo
ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del
coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per
malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo
determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L.
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di
durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente
retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a
tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un
permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo
si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati
dall’art.12.
15. Al personale di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui
all’art.17, comma 9.
ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE
DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla
conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il
dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let.
a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se
l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio,
al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo
sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si
applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti
di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina
conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
ART. 21 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
1. Il diritto alla fruizione del servizio di
mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe
o sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell’orario di
funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino
presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al
servizio di mensa.
3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli
insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che
svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri
pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla
mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4.Nella scuola media ne hanno diritto i
docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono
l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico
alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di
assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la
sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.
5.Il personale ATA di servizio alla mensa
usufruisce anch’esso della mensa gratuita.
6.Ulteriori, eventuali modalità attuative
possono essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale,
ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di
erogazione dei contributi ai Comuni.
ART. 22 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA'
DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
1. Sono destinatari del presente articolo i
docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali
della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli
istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che
contraddistingue il settore dell’educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle
operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologia per chi
abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi
di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento
saranno annualmente definiti risorse e interventi formativi mirati agli
obiettivi dell’educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale,
può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono
vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per
la definizione del piano di formazione in servizio, nonchè di specifiche
iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l’articolazione dell’orario di rapporto con
l’utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è
definita in base alla programmazione annuale dell’attività e
all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza
dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono
considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi
dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione
dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal successivo art.
29;
e) la contrattazione integrativa regionale
sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia
in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare
scuole polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di
ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di
informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l’autorità
sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la
tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi
compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla
base di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale
riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare
riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in
riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione
dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di
contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma
destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore.
2 .Le Parti concordano di rimandare ad
apposita sequenza contrattuale la disciplina della materia in attesa che sia
attuato l’art. 1, comma 632, della legge finanziaria 27.12.2006, n.296-
ART. 23 - TERMINI DI PREAVVISO
1. In tutti i casi in cui il presente
contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini
sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio oltre 10 anni.
CAPO IV - DOCENTI
ART. 24 - INTENTI COMUNI
1. Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti
il 24 maggio 2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell’art. 22
del CCNL 24.07.03.-
Le Parti stesse si impegnano a ricercare, in
sede contrattuale, in coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione
complessiva del sistema nazionale d’istruzione e con risorse specificamente
destinate, forme, modalità, procedure e strumenti d’incentivazione e
valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti.
ART. 25 - AREA DOCENTI E CONTRATTO
INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il personale docente ed educativo degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area
professionale del personale docente.
2.Rientrano in tale area i docenti della
scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della
scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola
secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli
educandati femminili.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli
istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati
da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della
normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
tipologia del rapporto di lavoro;
data di inizio del rapporto di lavoro;
data di cessazione del rapporto di
lavoro per il personale a tempo determinato;
qualifica di inquadramento
professionale e livello retributivo iniziale;
compiti e mansioni corrispondenti alla
qualifica di assunzione;
durata del periodo di prova, per il
personale a tempo indeterminato;
sede di prima destinazione, ancorché
provvisoria, dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause
che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il
rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'
comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura
di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione a tempo determinato e a tempo
indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4
indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 26 - FUNZIONE DOCENTE
1. La funzione docente realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli
obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e
gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia
culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i
docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto
ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del
contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento
di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e
nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le
famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.
ART. 27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
1. Il profilo professionale dei docenti è
costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca,
documentazione e valutazione
tra loro correlate ed interagenti, che si
sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione
professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli
obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel
rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della
scuola.
ART. 28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni
modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia
coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo
di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento,
i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento
delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi
di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di
flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed
organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della
legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello
stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale
docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale
docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività
funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente
scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi
collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del
personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono
prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di
lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è
modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7-
5. Nell’ambito del calendario scolastico delle
lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge
in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali
nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque
giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per
gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da
attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non
coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore
d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale
e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività
di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per
gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche
con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia
effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota
oraria eccedente l’attività frontale
e di
assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in
sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni
nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti,
il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti
al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la
copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici
ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola
dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante
l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a
disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma
successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne
comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate
dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei
docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di
lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla
didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del
22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia
che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di
circolo o d’istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con
riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato,
sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme
previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base
plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per
la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa
o
durante il periodo della ricreazione
il tempo impiegato nelle predette
attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI
ALL’INSEGNAMENTO
1. L’attività funzionale all’insegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai
diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la
preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti
rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale
riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio
dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio
e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore
annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali
dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi
relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal
collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a
sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli
esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le
famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative
del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio
dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei
rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di
funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione
tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza
degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
ART. 30 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE
ECCEDENTI
1.
Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano
disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e
integrative, attualmente vigenti all’atto delle stipula del presente CCNL.
ART. 31 - RICERCA E INNOVAZIONE
1. In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali
finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca
educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi
d’innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d’aula e al
miglioramento dei livelli di apprendimento.
2. In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di
eventuali risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di valutazioni
oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle
condizioni iniziali di contesto finalizzate all’elevazione degli esiti
formativi.
ART. 32 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di
ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche,
possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti,
nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze
formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle
proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel
curriculum scolastico e per attività di recupero. Le relative deliberazioni
dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo
svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle
responsabilità.
ART. 33 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità
istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è
costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la
realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e
per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni
esterni alla scuola.
Le risorse utilizzabili, per le funzioni
strumentali, a livello di
ciascuna istituzione scolastica, sono
quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37
del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate
con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta
formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero
e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali
dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione
d’istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al
Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in
ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo
scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel
caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione
delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico
successivo.
ART. 34 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs.
n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano
opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il
dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali
possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono
riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di
contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le
attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico
di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).
ART. 35 - COLLABORAZIONI PLURIME
1. I docenti possono prestare la propria
collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di
specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di
disporre di particolari competenze professionali non presenti o non
disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale
collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle
scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico
della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli
obblighi ordinari di servizio.
ART. 36 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER
IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto
scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado
d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore
ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI
DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità
didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla
conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta
giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di
sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30
aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello
svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri
compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime
ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo
il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni
finali.
Il predetto periodo di centocinquanta giorni è
ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
ART. 38 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale docente
chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs
18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il
personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle
leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio
dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita
dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere
nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola
la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio
in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole
interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti
dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di
assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi
cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo
strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata
prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto
dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia
possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a
disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del
supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento
dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della
scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di
servizio. prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.
5. La programmazione delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione
espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000, che dovrà essere prodotta
tempestivamente dall'interessato.
ART. 39 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
1. L'Amministrazione scolastica costituisce
rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia
mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei
dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a
cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa
massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo
parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di
lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari
esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole
classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente,
per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola
dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a
tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo
parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i
Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i
criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve
essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la
stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni
organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di
concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione
alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4,
nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente
comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1,
punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana del mese, o di
determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione
risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b
(tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi
carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti
normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta
durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito,
previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di
altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse
pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs.
n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano,
nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute
nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto
1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M.
n.55/98.
ART. 40 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 25.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare
si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno
sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle
lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello
di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è
costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente
l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle
sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e
il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di
durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità
di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale
ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi
dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato
può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di
specifiche disposizioni normative.
5. Gli insegnanti di religione cattolica sono
assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del
1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato
qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di cui
al precedente comma è costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3.,
2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da
pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano
disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario
d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo,
con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in
presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o,
comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.
ART. 41 - DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO
DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE
1. In sede di redazione dell’orario di
servizio scolastico si terrà conto dell’esigenza di consentire la presenza
nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del
tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche
nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di
scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
ART. 42 - SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER
PROGETTI CONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ
1.Ove si stipulino convenzioni tra Università,
Direzioni generali regionali e scuole per progetti relativi all’orientamento
universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti
coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione
dell’attività svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale
regionale fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi, a loro
carico,
di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i
docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in
part- time annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi
ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
ART. 43 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI
DI SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
1. Lo studente universitario in tirocinio si
configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.
2. Esso può essere utilizzato in attività
istituzionali in compresenza di un docente della scuola.
3. Lo studente universitario in tirocinio
partecipa alle attività collegiali
e al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività
extracurriculari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che
vanno computate all’interno delle ore di tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore
di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività
di raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di
tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione
dell’orario di servizio.
CAPO V - PERSONALE ATA
ART. 44 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e
secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di
accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni
scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con
il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei
principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n.
59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze
gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del
principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle
esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il
coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato
nella distinta area professionale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole
statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti
individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa
comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- data di cessazione del rapporto di
lavoro per il personale a tempo determinato;
- qualifica di inquadramento
professionale e livello retributivo iniziale;
- compiti e mansioni corrispondenti alla
qualifica di assunzione;
- durata del periodo di prova, per il
personale a tempo indeterminato;
- sede di prima destinazione, ancorché
provvisoria, dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause
che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il
rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'
comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura
di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione a tempo determinato o
indeterminato
può avvenire con rapporto di lavoro a tempo
pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di
cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 45 - PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita
come segue:
- 2 mesi per i profili delle aree A e
A super;
- 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri predeterminati
dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i
dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i
dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano
stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a
seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato
l'idoneità.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di
assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o
regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.
In caso di malattia il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del presente
CCNL.
4. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi
i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione è
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei
della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da
altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto
alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato
superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a
domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo
indeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore di concorso
presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di
aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata
del periodo di prova.
11. Durante il periodo di prova, l’interessato
è utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale.
12. La conferma del contratto a tempo
indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del
dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275.
ART. 46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA .
1. I profili professionali del personale ATA
sono individuati dall’allegata tabella A. Le modalità di accesso restano
disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti
culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di classificazione del
personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni
organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più
profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata
nella successiva tabella C.
ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A. sono
costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente
previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti
delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano
l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di
particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la
realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano
delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal
dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti
dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le
risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna
istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno
scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del
31.08.99.
Esse saranno particolarmente finalizzate per
l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona,
all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
ART. 48 - MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL
PERSONALE ATA
1. I passaggi interni al sistema di
classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area
inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure
selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione
integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
b) Alle predette procedure selettive,
collegate alla formazione,
è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di
studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i
titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del
titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo
di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo
profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno
cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti
procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo
all’altro all’interno della stessa area avviene mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei
requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
I passaggi di cui alle lettere A e B sono
possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti
prevista a tal fine.
ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELLA
PROFESSIONALITA’ DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI
COLLABORATORI SCOLASTICI .
1. Per dare attuazione alle disposizioni di
cui al precedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive, previa
frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a
tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire
posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i
collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore
scolastico dei servizi.
ART. 50 - POSIZIONI ECONOMICHE PER IL
PERSONALE ATA
1. Fino
alla definizione della sequenza
contrattuale di cui all’art. 62
e
salva comunque la definizione delle
procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il
personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C
allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una
posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale,
determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici
mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in
tredici mensilità al personale dell'Area B.
2. L'attribuzione della posizione economica di
cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole
della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale
utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in
base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti
e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48
del presente CCNL.
L'ammissione alla frequenza del corso di cui
sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura,
nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
3. Al personale delle Aree A e B cui, per
effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica
citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo
specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per
l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione
degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti
di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e
responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di
valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della
possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47
del presente CCNL.
ART. 51 - ORARIO DI LAVORO ATA
1.L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore,
suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche
pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali.
2.In sede di contrattazione integrativa
d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi
istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina
dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario
di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse
umane;
- miglioramento della qualità delle
prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da
parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con
altri uffici ed altre amministrazioni;
-programmazione su base plurisettimanale
dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di
nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore
continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale
consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario
continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con
gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio
sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione
integrativa d’istituto.
ART. 52 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
ATA CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a
ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs.
18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n.165.
Il personale che si avvalga del regime delle
assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare,
ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in
cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla
carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare
mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli
impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti
servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le
scuole interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione
espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000, che dovrà essere prodotta
tempestivamente dall'interessato.
ART. 53 - MODALITA’ DI PRESTAZIONE
DELL’ORARIO DI LAVORO
1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA
formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente
articolo, sentito il personale ATA.
Il dirigente scolastico, verificatane la
congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art.6,
adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è
affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. In coerenza con le presenti disposizioni,
possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro
eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli
obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
Orario di lavoro flessibile:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario
di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di
servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare
l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o
posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in
cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e
agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano
dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza,
ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs.
26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo
dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei
casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o
educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in
considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni
di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età
scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 -
che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del
servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante
personale.
Orario plurisettimanale:
- la programmazione plurisettimanale
dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in relazione a prevedibili
periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle
attività o particolari necessità di servizio in determinati settori
dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni
con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità
dichiarate dal personale coinvolto.
Ai fini dell’adozione dell’orario di
lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
il limite massimo dell’orario di
lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un
massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3
settimane continuative;
al fine di garantire il
rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e
di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati
contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente,
non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor
carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera
dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del
numero delle giornate lavorative.
Turnazioni:
- la turnazione è finalizzata a garantire la
copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di
servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite
tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora
le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le
esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per
l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che
si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del
servizio;
- la ripartizione del personale nei
vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in
ciascun turno;
- l’adozione dei turni può prevedere la
sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno
precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore
20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche
connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione
scolastica;
- nelle istituzioni educative il numero
dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente
non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi
effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma,
superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei
quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno
notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa
e previa acquisizione della disponibilità del personale;
- l’orario notturno va dalle ore 22
alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende
quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo
e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore
6 del giorno successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e dal d.lgs.
n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni
notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le
lavoratrici
dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a
un anno.
3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici
è articolato nel seguente modo:
a)
assistenza tecnica alle
esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b)
le restanti 12 ore per la
manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del
laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione
del materiale di esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell’attività
didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di
manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori,
officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
ART. 54 - RITARDI, RECUPERI E RIPOSI
COMPENSATIVI
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al
lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile
ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della
retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o
frazione non inferiori alla mezza ora.
3.In quanto autorizzate, le prestazioni
eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio
e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario
giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di
tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo
compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione
scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate
potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione
delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità
e alla operatività dell’istituzione scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono
essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere
usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel
quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di
funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle
predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del
dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
6. L’istituzione scolastica fornirà
mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo
orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali
crediti orari acquisiti.
ART. 55 - RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A
35 ORE SETTIMANALI
1. Il personale destinatario della riduzione
d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati
su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario,
finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti
particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio
giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola
istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a
individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in
base ai criteri di cui al comma 1.
ART. 56 - INDENNITA’ DI DIREZIONE E
SOSTITUZIONE DEL DSGA
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado
e delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di direzione come
nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a
carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che,
in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale
o ne svolge le funzioni.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del
29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 l’indennità di direzione, di cui al
comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa nel calcolo
della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in
aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ
del 29 luglio 1999.
A decorrere dal 31/12/2007, al fine di
garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei
destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto
annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo
dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al
6,91% del valore dell’indennità di direzione nella misura base
effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è
annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei
maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla
predetta disciplina.
4. Il direttore dei servizi generali ed
amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore
amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti
disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa
attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è
sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi
dell’art. 47.
5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio
dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a
tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
ART. 57 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL
PERSONALE ATA
1. Il personale ATA può prestare la propria
collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che
richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella
scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri,
anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente
scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi .
ART. 58 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
1.Per il personale di cui al precedente art.
44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante
assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei
dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale
delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di
DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la
dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo
parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i
Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i
criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote
percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo
professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il
limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di
soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3,
nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente
comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 , comma 1,
punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una
frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In
ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può
superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La domanda va
presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla
relativa O.M.-
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione
risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b
(tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo,
né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di
lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti
normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta
durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito,
previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa
Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda
attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale,
deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
10. Il trattamento economico, anche
accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale
e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale
con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari
a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs.
n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano,
nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art.
39, comma 13.
ART. 59 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER
IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito
del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore
ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
ART. 60 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40. Anche il
personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento
dell’orario.
2. Le domeniche e le festività
infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono
retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il
dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente
diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del
codice civile.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato
può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di
specifiche disposizioni normative.
ART. 61 - RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI
PROVENIENZA
1. Il personale appartenente ad una qualifica
ATA può, a domanda, essere restituito alla qualifica ATA di provenienza con
effetto dall’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di
restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico
della sede di titolarità.
2. Il personale restituito alla qualifica di
provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli
sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.
ART. 62 - SEQUENZA CONTRATTUALE
1. Le Parti convengono che la materia di cui
al presente Capo possa essere rivista in una successiva sequenza
contrattuale da attivarsi entro 30 giorni dalla firma definitiva del
presente CCNL.
2. Per le finalità di cui al comma 3, sono
destinate alla sequenza contrattuale le seguenti risorse finanziarie:
a) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse
derivanti dal contenimento della spesa del personale ATA, pari a 34 milioni
di euro al lordo degli oneri riflessi;
b) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse
corrispondenti allo 0,39% della massa salariale al 31.12.2005 che saranno
stanziate dalla Legge finanziaria 2008 in base al Protocollo Governo –
OO.SS. del 29 maggio 2007;
c) quota parte delle risorse di cui all’art.
47, comma 1 lett. b), attualmente finalizzate al finanziamento dei incarichi
specifici del personale ATA.
3. La sequenza contrattuale di cui al comma 1,
avrà ad oggetto le seguenti finalità:
a) la rivalutazione del valore unitario delle
posizione economiche per la valorizzazione del personale ATA di cui agli
artt. 49 e 50, nonchè l’estensione della platea dei beneficiari;
b) assegnazione di nuove posizioni economiche
nell’Area B finalizzate all’individuazione di attività lavorative complesse,
caratterizzata da autonomia operativa, attraverso le procedure selettive di
cui all’art. 48;
c) il riesame delle modalità di applicazione
dell’art. 55.
4. Nella medesima sequenza contrattuale,
saranno affrontate le modifiche della declaratoria dei profili
professionali, nonché le eventuali modifiche degli artt. 56 e 89 del
presente CCNL. In quella sede verrà definito il raccordo tra i titoli di
studio attualmente richiesti e quelli stabiliti dalla tabella B del presente
CCNL.
CAPO VI - LA FORMAZIONE
ART. 63 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo
sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli
obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse
umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità
che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche
attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per
favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi
finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le
nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le
norme vigenti.
Conformemente all’Intesa sottoscritta il 27
giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con
particolare riferimento ai processi d’innovazione, mediante contrattazione,
una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di
prestazione professionale che contribuisca all’accrescimento delle
competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui
al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse
disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di
legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese
nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo
nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si
dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per
la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione
deliberate dal collegio dei docenti
o programmate dal DSGA, sentito il
personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze
derivanti dal piano dell'offerta formativa.
ART. 64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA
FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena
realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si
svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di
formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico
o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli
effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
comporta
il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in
relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università
o da enti accreditati. La
partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore
necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare
prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In
quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze,
tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede
dell’attività di formazione.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione
di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a
iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni,
hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di
formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle
forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione
flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a
iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente
comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque
giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al
personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore
ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque
giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come
discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a
corsi di laurea per gli insegnanti diplomati
in servizio
hanno un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche
mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati
all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti
dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili
convergenze con gli interlocutori istituzionali e le Università Italiane per
favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento
dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi
per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione
decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All’interno delle singole scuole, per il
personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di
perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento
ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al
reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la
qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di
articolazione dell’orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di
crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno
favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza,
all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche
di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente
scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri
di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
ART. 65 - LIVELLI DI ATTIVITÀ
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in
rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di
formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento,
funzionali al POF, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta
disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità
dell’autoaggiornamento.
2. L’amministrazione scolastica regionale
garantisce, su richiesta delle istituzioni scolastiche, servizi
professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni
perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie
professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli
interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono
necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per l’anno
di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e
riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di
specifici istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli
interventi.
ART. 66 - IL PIANO ANNUALE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa
il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai
docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli
obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni
individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il
personale ATA.
Il Piano complessivo si può avvalere delle
offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica
e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si
articola in iniziative:
- promosse prioritariamente
dall’Amministrazione;
- progettate dalla scuola
autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con
l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni
professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli
Enti accreditati.
ART. 67 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
1. Le parti confermano il principio
dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del
personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da
parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per
la formazione del personale della scuola le medesime istituzioni
scolastiche, le università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli
istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia di cui all’art. 1,
comma 610, della legge n.296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti
qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.
3.
Il Ministero, sulla base dei
criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire
per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al
precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di
progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
- la missione dell’ente o
dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
- l’attività svolta per lo sviluppo
professionale del personale della scuola;
- l’esperienza accumulata nel campo
della formazione;
- le capacità logistiche e la
stabilità economica e finanziaria;
- l’attività di ricerca condotta e
le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore
specifico;
- il livello di
professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche
certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza
funzionale di compiti e di competenze;
- la padronanza di approcci
innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di
impatto delle azioni di formazione;
- il ricorso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;
- la documentata conoscenza della
natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo
professionale del personale della scuola;
- la specifica competenza di campo
in relazione alle aree progettuali di lavoro;
- la disponibilità a consentire il
monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di
formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e
i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse
destinate a progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni
scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche
competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale
individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai
progetti definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o
proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo,
l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle
iniziative proposte al personale della scuola.
ART. 68 - FORMAZIONE IN INGRESSO
1. Per i docenti a tempo indeterminato di
nuova assunzione l’anno di formazione trova realizzazione attraverso
specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o
consorzi di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto
dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul
lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e
l’approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza.
3. Nel corso dell’anno di formazione sono
create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle
competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella
prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente
riconosciute.
ART. 69 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE
SCUOLE IN AREE A RISCHIO O A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO O FREQUENTATE DA
NOMADI
1. Per le scuole collocate nelle aree a
rischio l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in
relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di
sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente
i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata
efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in
relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e il personale
ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si
avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché
della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
3. Per gli insegnanti delle scuole collocate
nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già
realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività
formative:
- pronto intervento linguistico,
- corsi specifici sull’insegnamento
della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa
dall’italiano,
- approfondimento delle tematiche
dell’educazione interculturale,
- produzione e diffusione di
materiali didattici.
4. A seguito di specifiche intese i corsi per
l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa
diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dalle Università come
corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto
intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche
si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
5. Per l’impostazione e l’organizzazione delle
attività le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di
soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già
realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni
espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non
governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.
ART. 70 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE
OPERANO IN AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PARTICOLARI
1.Gli obiettivi delle iniziative di formazione
finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per
insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali
delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli
istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo
delle politiche di formazione permanente. L’Amministrazione garantisce che
specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano
operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza
dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la
familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la
padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti
formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento,
certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione
potrà ampliarsi in relazione anche all’evoluzione dei processi di
rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di
cooperazione tra l’istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negli istituti di
prevenzione e pena il MPI realizza le necessarie intese, con i Ministeri
della Salute e di Giustizia, per la programmazione, l’organizzazione e la
finalizzazione delle attività.
ART. 71 - COMMISSIONE BILATERALE PER LA
FORMAZIONE
1. Le Parti convengono che, entro
60 gg. dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, sia istituita una
Commissione, tra il MPI e le OO.SS. firmatarie, che persegua l’obiettivo di
programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione
nazionale per il personale del comparto.
2. La costituzione della predetta Commissione
non potrà comportare alcun onere aggiuntivo e la partecipazione alla stessa
sarà a titolo gratuito per tutti i componenti.
CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE
NELL’AMBIENTE DI LAVORO
ART. 72 - FINALITÀ
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a
forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al
sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal
D.lgs.626/94 come modificato dal D.lgs.242/96, le parti convengono sulla
necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle
istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai
successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme legislative
di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale
quadro del 10 luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza nel comparto pubblico.
ART. 73 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
1.Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è
eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e
dall’art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU
designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove
successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa
contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con
le OO.SS del comparto scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è
contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti a solo titolo
esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto
dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al
dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti
di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il
responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi
incaricato;
laddove il D.lgs.626/94
prevede l’obbligo da parte
del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il
dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di
consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel
verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le
osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito
all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del
D.lgs.626/94.
Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono
riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di
prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e
gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità
degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve
inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
il dirigente scolastico su istanza del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire
tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle
informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso
alla sua funzione;
il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista
all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato e del
relativo Accordo quadro. La
formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve
prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della
formazione sono quelli previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto
Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico
possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in
considerazione di particolari esigenze;
il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano
le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
per l’espletamento dei compiti di cui
all’art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre
ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano
appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni
rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai
punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.lgs.626/94,
il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.
ART. 74 - ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
1. Alle delegazioni trattanti a livello
scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo
paritetico di cui all'art. 20 del D.lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e
promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei
prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e
dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto
il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello
territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la
realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la
funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la
via giurisdizionale.
ART. 75 - OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO
DELLA SICUREZZA
1. Al fine di stabilizzare i rapporti
partecipativi in materia di igiene e sicurezza l’Osservatorio Nazionale
Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della
normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di
avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue
applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello
nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
ART. 76 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente capo
si fa esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96,
al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di
igiene e sicurezza.
CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI
GENERALI
ART. 77 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del
personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola
si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
stipendio tabellare per posizioni
stipendiali;
posizioni economiche orizzontali;
eventuali assegni “ad personam”.
- trattamento accessorio:
retribuzione professionale docenti;
compenso per le funzioni strumentali
del personale docente;
compenso per le ore eccedenti e le
attività aggiuntive;
indennità di direzione dei DSGA;
compenso individuale accessorio per il
personale ATA;
compenso per incarichi ed attività al
personale ATA;
indennità e compensi retribuiti con il
fondo d’istituto;
altre indennità previste dal presente
contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153
e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti
aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in
unica soluzione mensile.
ART. 78 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2,
comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde,
per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi
previste.
Per effetto degli incrementi indicati al comma
1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle
decorrenze stabilite nella Tabella 2.
Al personale educativo spetta il trattamento
economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria.
ART. 79 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al personale scolastico è attribuito un
trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio
tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine
dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato
utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio
si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione
della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari
definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il
passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per
mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i
periodi seguenti:
due anni di ritardo in caso di sospensione dal
servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in
caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il
personale ATA;
un anno di ritardo in caso di sanzione
disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese
per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
ART. 80 - TREDICESIMA MENSILITA’
Al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità
corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
L’importo della tredicesima mensilità è pari
al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre,
fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
La tredicesima mensilità è corrisposta per
intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
Nel caso di servizio prestato per un periodo
inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno,
la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
I ratei della tredicesima non spettano per i
periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in
altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento
economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi
disciplinari.
Per i periodi temporali che comportino la
riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità,
relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della
riduzione del trattamento economico.
ART. 81 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78
hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le
attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo
indennizzo e sull’assegno alimentare.
I benefici economici risultanti
dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti integralmente alle scadenze
e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 82 - COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO
PER IL PERSONALE
ATA.
Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a
fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua sussistenza
di compensi corrisposti ad personam.
Il compenso di cui al comma 1 è incrementato
nelle misure ed alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 3.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29
luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio,
di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del
trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già
previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
A decorrere dal 31/12/2007, al fine di
garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei
destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto
annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo
dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al
6,91% del valore del Compenso Incentivante Accessorio effettivamente
corrisposto in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente
decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per
il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
Il compenso di cui al comma 1, per il
personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti
specificazioni:
dalla data di assunzione del servizio, per
ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a
tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata
dell’anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e
per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle
attività didattiche.
6 . Nei confronti del direttore dei servizi
generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito
delle indennità di direzione
di cui all’art.56.
7 .Il compenso individuale accessorio in
questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di
servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di
stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al
personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
9. Nei casi di assenza per malattia si applica
l’art. 17, comma 8, lettera a).
10. Per i periodi di servizio prestati in
posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso
medesimo è ridotto nella stessa misura.
11. Nei confronti del personale ata con
contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto
all’orario risultante dal contratto.
12. Il compenso di cui trattasi è assoggettato
alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione
mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
13.
A tutto il personale ATA a tempo determinato e
indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie realizzate
nell’applicazione progressioni economiche di cui all’art. 7 del CCNL
7.12.2005 (22 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno 2006)
e dal contenimento della spesa del personale ATA (96,3 milioni di euro al
lordo degli oneri riflessi per l’anno 2007), è corrisposta un compenso
una-tantum pari
a € 344,65 in ragione del servizio prestato
nel biennio contrattuale 2006/07.
ART.83 - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.
La retribuzione professionale docenti di cui
all’art. 81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed
alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29
luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti,
di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del
trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già
previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
A decorrere dal 31/12/2007, al fine di
garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei
destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto
annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo
dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al
6,91% del valore della retribuzione professionale docenti effettivamente
corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente
decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per
il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
Al personale docente ed educativo, a valere
sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalle
mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di
euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una
una-tantum
pari a € 51,46 complessiva in ragione del
servizio prestato da ciascun docente durante l’anno 2006.
ART. 84 - FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Le risorse destinate al finanziamento del
fondo di Istituto, già definite ai sensi dell’art. 5 del CCNL 7.12.2005,
sono incrementate, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere sull’anno 2008, di
un importo pari a € 2,36 mensili pro-capite per tredici mensilità per ogni
unità di personale in servizio al 31.12.2005, corrispondente allo 0,11%
della massa salariale alla predetta data.
Gli incrementi previsti all’art. 5, comma 1, I
e II alinea, del CCNL 7.12.05 ricevono nel presente accordo una diversa
finalizzazione, poiché destinate a coprire gli oneri derivanti
dall’applicazione degli articoli 82 e 83 del presente CCNL, conseguentemente
sono stornati in via definitiva dalle risorse complessive del fondo a
decorrere dall’anno 2006.
ART. 85 - NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
A decorrere dal 31.12.2007, l’importo
complessivo delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica di cui
all’art. 84 del presente CCNL, sono ripartite, annualmente, tra le singole
istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri:
15 % in funzione del numero delle sedi
di erogazione del servizio;
68 % in funzione del numero degli
addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di
diritto di tutto il personale docente e del personale
amministrativo, educativo, tecnico ed ausiliario;
17 % in funzione del numero degli
addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di
diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo
grado.
I criteri definiti dal comma 1 ed i
conseguenti valori unitari che ne discendono saranno oggetto di
aggiornamento nei successivi bienni contrattuali, al fine di renderli
compatibili con le future risorse contrattuali, con le variazioni delle sedi
di erogazioni del servizio e dell’organico di diritto, nonché con gli
effetti derivanti dall’art.82, comma 4, art. 83, comma 3 e art. 56, comma3.
A seguito dell’introduzione dei criteri
definiti al comma 1, in sede di apposita sequenza contrattuale da
concludersi entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione del presente
CCNL saranno individuati gli esatti valori unitari annui relativi a ciascuna
sede di erogazione e addetto individuato dall’organico di diritto.
ART. 86 - COMPENSI ACCESSORI PER IL
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO EX IRRE e MPI
Per l’erogazione di compensi per il
trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed
ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato nell’Amministrazione centrale
e periferica del MPI, in base alle vigenti disposizioni, nonché al personale
con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti
compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del
18.2.2003.
Al finanziamento dei compensi di cui al comma
1 sono destinate il 50% delle risorse di cui all’art.18, ultimo periodo, del
CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta le risorse
complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di
cui all’art. 84 del presente CCNL.
Le risorse non utilizzate alla fine
dell’esercizio finanziario alimentano le risorse complessive per il
finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del
presente CCNL.
ART. 87 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI
EDUCAZIONE FISICA
Le ore eccedenti le 18 settimanali
effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante
di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno
individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel
POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici
degli studenti.
Ferma restando la spesa complessiva sostenuta
nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto,
nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del
4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione
fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica.
Ai docenti coordinatori provinciali per
l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente
comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal
presente articolo.
ART. 88 - INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO
DEL FONDO D’ISTITUTO
- Le attività da retribuire,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle
relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e
di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola,
eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da
definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su
delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine,
acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle
risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle
consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e
gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle
diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria,
corsi serali, convitti).Per gli insegnanti la finalizzazione delle
risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni
didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di
recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad
unitarietà nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le
frammentazione dei progetti.Nella determinazione delle misure unitarie
dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un
ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.
- Con il fondo sono, altresì,
retribuite:
a.
Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità
organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni
connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità
dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa
scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del
funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento
sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in
servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la
flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso
definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa
d’istituto;
b.
le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello
svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino
ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici
volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta
formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di
insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e
di quelle previste dal precedente art.86. Per tali attività
spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
c.
le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di
recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono
parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono
programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e
con i processi di valutazione attivati.
d.
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse
consistono nello svolgimento di compiti relativi alla
progettazione e alla produzione di materiali utili per la
didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e
in quelle previste dall’art.29 , comma 3 - lettera a) del
presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività
spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
e.
le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in
prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero
nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a
particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro
connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta
un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
f.
i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo,
non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente
scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono
cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano
dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL;
g.
le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le
modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure
definite con la Tabella 7;
h.
l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui
non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in
base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere
contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità
stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la
Tabella 8;
i.
il compenso spettante al personale che in base alla normativa
vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi
dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del
CIA già in godimento;
j.
la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56
del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite
nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
k.
compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni
altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto
nell’ambito del POF;
l.
particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.
ART. 89 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Al personale DSGA possono essere
corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 2, lettera i),
esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:
per compensi per lavoro
straordinario per un massimo di 100 ore annue;
per attività e prestazioni aggiuntive
connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti
pubblici e da soggetti privati.
ART. 90 - NORME TRANSITORIE DI PARTE
ECONOMICA
In attuazione degli impegni assunti nel
Protocollo tra Governo e sindacati del 29 maggio 2007, le parti si
rincontreranno per la sottoscrizione dell’accordo relativo al riconoscimento
dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse
contrattuali per il biennio 2006-2007, non appena verrà approvata la legge
finanziaria per l’anno 2008, contenente gli appositi stanziamenti
aggiuntivi.
Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate
ad attribuire decorrenza febbraio 2007 all’aumento stipendiale a regime
indicato nella Tabella 2, nonché ad aumentare le quantità complessive delle
risorse indicate nell’art. 84, comma 1, finalizzate al fondo
dell’istituzione scolastica per la contrattazione integrativa, in modo da
garantirne un ammontare pari allo 0,5% del monte salari al 31.12.2005 del
personale docente.
Nell’ambito della sequenza contrattuale
saranno altresì disponibili per la valorizzazione del personale docente le
risorse derivanti dal processo triennale di razionalizzazione del medesimo
personale docente conclusosi nell’anno scolastico 2004/05, pari a 210
milioni di euro al lordo degli oneri riflessi dal 31.12.2007. Nella sequenza
sarà valutata l’opportunità dell’istituzione della tredicesima mensilità sul
CIA, RPD e indennità di direzione o, in alternativa, l’eventuale incremento
della retribuzione base.
Eventuali ulteriori risorse destinate alla
ricerca didattica in classe, all’innovazione e agli interventi didattici
integrativi saranno ripartite con particolare attenzione rivolta alle scuole
dove il sistema di valutazione maggiormente rilevi disagio ambientale e
funzionale, nonché alle istituzioni che avranno evidenziato un particolare
successo formativo a seguito delle oggettive verifiche previste dal medesimo
sistema di valutazione.
Al fine di operare un completa ricognizione di
tutte le risorse utilizzabili in sede di contrattazione integrativa le Parti
si impegnano a redigere un elenco esaustivo delle singole poste finanziarie
e delle loro corrispondenti finalità.
Si procederà altresì al riesame e
all’omogenizzazione delle materie di cui agli articoli 9, 29, 30, 47 e 86,
ricercando altresì una progressiva equiparazione tra insegnanti a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
Si procederà inoltre a definire i compensi per
i presidenti e i commissari incaricati dell’esame di Stato, ai sensi
dell’art.4, comma 10, della legge n.1/2007.
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
ART. 91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il personale docente ed educativo delle
scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al
Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .
2. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale
docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive,
entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno
con apposita sequenza contrattuale l’intera materia.
SEZIONE II: Personale Amministrativo,
tecnico e ausiliario
ART. 92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente adegua il proprio
comportamento all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da
favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto
dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente
deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e
professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale
di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto,
osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione
e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le
norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e
nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le
informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire
tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del
D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di
collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere
alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi
dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei
rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a
princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con
le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica,
astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti,
degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al
servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di
malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti
all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti
dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il
dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le
ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi
esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando
l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di
documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun
profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo
le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi
titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni
che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale
e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria
residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle
stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART. 93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati
dall'art. 92
del presente contratto danno luogo, secondo la
gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad
un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del
rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito -
da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la
contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto
- e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati
contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento
del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei
successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare
non sia di sua competenza, ai sensi del successivo art. 94,
il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni,
all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione
del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve
concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra
quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi
sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non
sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle
quali egli sia incorso.
9. I termini di cui al presente articolo
devono intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001 .
11. Per quanto riguarda conciliazione ed
arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ART. 94 - COMPETENZE
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero
scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso
e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale
regionale.
ART. 95 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed
in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il
tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato
all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in
accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel
biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle
previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra
loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a
quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di
servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di
lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di
correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei
genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia
derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a
carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai
terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a
favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10
giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste
nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a
10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri
dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai
sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque,
derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a
terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento
con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura,
o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo
comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile
della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o
beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto
per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal
servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o
fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un
delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale,
secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce,
ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
di cui art. 58 del D.lgs. 18
agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e
316 bis del codice penale;
quando alla condanna consegua
comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
per i delitti indicati dall’art.
3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un
delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti
dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi
sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da
non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non
può essere sostituita con altre.
ART. 96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in
servizio,
di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed
inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia
sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche
nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando
l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento
penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5,
commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento
disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180
giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4.
Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della
legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è
riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia
della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni
dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista
dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7,
lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.-
Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti
oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano
state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per
dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede
analogamente al comma 6.
8.
In caso di sentenza irrevocabile di condanna
trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art.
95, comma 8, lettera f) e comma 9, lettere c) e d),
e successivamente assolto a seguito
di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su
sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con
decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10.
Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9,
è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una
nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il
convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI
PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente
articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può
prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal
servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui sia
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione
cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs.
n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3,
comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui
al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo
stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si
applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si
applica quanto previsto dall'art. 96 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei
commi da 1 a 5 sono corrisposti
un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all'art. 77
del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove
spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di
assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre
infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione
del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si
concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi e
funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonchè i
periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito
del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare
del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia,
se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e
il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane,
comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla
data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo
le procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART. 98 - COMITATO PARITETICO SUL MOBBING
1.
Per mobbing si intende una forma di violenza
morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di
lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e
ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione
lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la
dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo
dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche
con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre
2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative
al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto
istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun Ufficio
scolastico regionale con i seguenti compiti:
raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla
verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o
di violenza morale;
proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione
dei codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono
presentate al Direttore regionale per i connessi provvedimenti, tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli
di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura
del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di
condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all'attività di prevenzione
del fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei
piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai
seguenti obiettivi:
affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle
dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono
costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL e da un
pari numero di rappresentanti
dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene alternativamente
designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei
comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di
garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono
l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I
comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.
I comitati di cui al presente articolo
rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un sola volta.
ART. 99 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE
MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali regionali danno
applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del
27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del
presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto
così adottato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva
alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE
ALL’ESTERO
ART. 100 - VERTENZE ED ORGANISMI DI
CONCILIAZIONE
I. La proclamazione e la revoca degli scioperi
relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche italiane di
uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri -
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - il quale
ne informa la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica - ed il MPI - Gabinetto del Ministro; per le vertenze a
livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzata al
console territorialmente competente.
2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo,
organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i
conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più paesi
esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di
circoscrizione consolare.
ART. 101 - SISTEMA DELLE RELAZIONI
SINDACALI
1. Il sistema delle relazioni sindacali
vigente in Italia di cui al capo II si applica al personale della scuola in
servizio all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello
di contrattazione
integrativa nazionale presso il Ministero
Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, per le questioni
che investano l’intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi
di lingua italiana e per il personale statale delle scuole private, e presso
le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero.
2. La delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita
da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato
del MPI e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati
dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del MIUR.
3. Con la contrattazione integrativa di cui al
comma precedente, sarà anche determinato il trattamento dei permessi
retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo
restando che questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui
all’art. 13, comma 9, ed all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui
all'art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 .
4. Per la contrattazione integrativa a livello
di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita
dall’Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una
rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli
Uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della
struttura organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane
statali all’estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal
dirigente scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono
costituite ai sensi dell’art. 7.
5. Con la contrattazione integrativa nazionale
di cui al presente articolo vengono individuate per ogni funzione le
specificità e le competenze in raccordo con le particolari situazioni
esistenti all’estero.
Nell’ambito di una politica di diffusione
della lingua italiana quale riscontro ad una crescente e sempre più
articolata domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni
plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano
necessità di particolari esigenze professionali.
In considerazione della specifica
articolazione della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in
qualità di lettori presso le Università straniere,
sono
definite con la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del
lettore con incarichi extra-accademici.
ART. 102 - PARTECIPAZIONE
1. L’Amministrazione degli Affari Esteri, a
livello centrale e periferico, fornisce informazione preventiva e la
relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie
previste dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al
d.lgs n. 62/98.
Essa fornisce altresì un’informazione
preventiva relativamente ai posti di cui agli artt. 108
e 109, e sulle professionalità
richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero
degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D. Lgs. n° 297/94.
2. Possono essere inoltre consensualmente
costituite commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle
materie di cui all’art. 5.
ART. 103 - IMPEGNI CONNESSI CON
L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA E CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. L’estensione all’estero dell’autonomia
scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento
dell’offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.
2. Il MAE, di concerto con il MPI, nel
predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi
necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all’estensione
dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione preventiva
alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
3. Nell’ambito dell’attuazione dell’autonomia
le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei
vari organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano
dell'offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per l’esercizio
della funzione docente di cui all’art.
26.
4. Le scuole statali italiane all’estero, come
previsto dall’art.
32, in coerenza con gli obiettivi di
ampliamento dell’offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i
docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in
relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione
dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese
nel curriculum scolastico.
ART. 104 - PROGETTI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO
SCOLASTICO
1. Le istituzioni scolastiche italiane
all’estero promuovono progetti di miglioramento dell’offerta formativa, ivi
compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio,
con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE,
fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I progetti devono definire, oltre che gli
obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati attesi, in
particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in
servizio nonché l’eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed
aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo
sono determinati nella misura annua necessaria a compensare le attività
svolte dal personale docente e ATA in relazione ai progetti delle scuole e,
comunque, nel limite di € 1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le somme
eventualmente non utilizzate, in ogni esercizio finanziario, confluiscono
nel fondo d’istituto delle scuole metropolitane di cui all’art. 84.
ART. 105 - FERIE
1. Per il personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero,
la durata delle ferie è determinata in 48 giorni lavorativi, cui si
aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo
computo il sabato è considerato giorno lavorativo.
2. I periodi di sospensione delle attività
didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 13, comma 9, vanno fruite le
ferie del personale docente, sono riferiti ai calendari scolastici in uso
nel paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.
3. Il godimento di almeno quindici giorni
lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del citato art. 13
assicura al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel periodo 1
luglio - 31 agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario
scolastico locale.
4. E’ assicurata all’interessato la fruizione
dell’intero periodo di ferie a cui ha titolo nei casi di trasferimento tra
paesi con differenti calendari scolastici locali, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
ART. 106 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
1. Per la copertura dei posti di insegnamento
del contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la
sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo
determinato, con le modalità previste dall’art. 19 e dall’art. 40, commi 1,
2 e 3.
2. A decorrere dal primo marzo 2000, la
retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato viene
parametrata alla retribuzione dell’analogo personale in servizio nelle
scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale,
qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione
complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione
dell’analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un
assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato,
individuato in una quota percentuale variabile dell’indennità di sede
prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole
italiane all’estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga
invariata rispetto a quella allo stato percepita.
3. Le nuove modalità per la costituzione delle
graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate
con le disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze, di
competenza del MPI.
ART. 107 - ORARI E ORE ECCEDENTI
1. Si conferma per il personale docente, in
servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, l’orario di
servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.
2. In sede di contrattazione integrativa
saranno definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l’analisi
delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed
universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con l’orario di
insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.
3. Le ore eccedenti l’orario di insegnamento
non costituenti cattedra saranno attribuite con le procedure di cui all’art.
30 e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo
indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.
4. Nel caso di oggettiva impossibilità di
reperimento di personale a tempo determinato, ovvero in casi di particolare
strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno
distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai docenti
che manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per
i docenti in servizio nelle scuole del territorio metropolitano.
ART. 108 - MOBILITA’ TRA LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ALL’ESTERO
1. 1 trasferimenti di ufficio per soppressione
di posto o per incompatibilità di permanenza nella sede possono essere
disposti, per il personale docente ed ATA, anche su posti di istituzioni
scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il
personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa,
purché il personale vi abbia titolo sulla base della funzione di
destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della medesima
circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare
limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia stato
accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque,
dopo avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della
circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i
trasferimenti possono essere disposti su posti di paesi di altro emisfero.
Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle per
trasferimenti a domanda.
2. Anche i trasferimenti a domanda possono
essere disposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da
quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per
circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime
condizioni di cui al comma 1.
3. Ulteriori modalità e criteri sono
determinati nell'ambito della contrattazione integrativa nazionale di cui
all'art. 101.
4. Per il personale assegnato alla scuole
europee il trasferimento può essere disposto, a domanda, solo al termine di
fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In caso di
soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente
trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre
scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi di applicazione del
presente comma sono definiti con la contrattazione decentrata nazionale.
ART. 109 - MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL’ESTERO
1. La destinazione all’estero del personale
docente ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU 16-4-1994,
n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs.
n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme che seguono mirano alla concreta
attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio
dell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio
metropolitano tra un incarico e l’altro.
ART. 110 - ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE
PERMANENTI PER LA DESTINAZIONE ALL’ESTERO
1. La destinazione all’estero del personale
docente e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno
titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di
accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle
relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e
spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico,
indetta con provvedimento del MAE d’intesa con il MPI, può partecipare, a
domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che, dopo l’anno di prova, abbia prestato almeno un anno di
effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai
ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.
3. Coloro che supereranno la prova di
accertamento linguistico, dovranno produrre, entro i termini previsti
dall’apposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini
dell’inserimento nella graduatoria permanente.
ART. 111 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA
1.L’accertamento di cui al precedente art. 110
è effettuato sulla base di prove strutturate.
A tal fine sono predisposti distinti
questionari per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni
scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificare
l’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee
(per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della
lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno
specifico contesto educativo e plurilingue);
c) docenti che aspirano ai lettorati di
italiano presso le università straniere (per i quali la prova dovrà
verificare se il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere
consente la piena integrazione in un contesto universitario e
pluriculturale);
d) personale ATA.
Per ciascuna delle tre tipologie di
istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per il
personale ATA, saranno predisposti distinti questionari nelle lingue
francese, inglese, tedesca e spagnola.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma
3, ciascun docente può chiedere di sostenere la prova per più tipologie di
istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale ATA può
partecipare per più aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano
all’estero può essere destinato soltanto il personale dello Stato in
possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della
scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i
lettorati di italiano presso le Università straniere i candidati
appartenenti alle seguenti categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie
di primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole
secondarie di primo o secondo grado, che abbiano superato, nell’ambito di
corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana,
secondo la tabella di omogeneità del MPI allegata ai bandi di concorsi per
titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31-3-1999 ed 1-4-1999.
4. Per la predisposizione dei questionari di
cui al precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE può
avvalersi di apposita Agenzia specializzata,
purchè qualificata o certificata in
materia di prove strutturate linguistiche.
ART. 112- VALUTAZIONE DELLA PROVA DI
ACCERTAMENTO LINGUISTICO
1.La valutazione della prova di accertamento
della conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera
tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2.Al termine di ogni giornata di effettuazione
delle prove strutturate l’apposita commissione, nominata dal Direttore
Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col
MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con
l’indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i
nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali,
redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice
funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per
lettorati.
3.Il personale incluso negli elenchi di cui
sopra acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza
della lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni
scolastici.
ART. 113 - RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO
DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
1.Le graduatorie permanenti, distinte per
codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i
lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.
2.Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun
concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della
conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti
o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo
sulla base della tabella di valutazione allegata , che prevede un massimo di
80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e
20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l’ordine in
graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del DPR 9-5-1994, n.487 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.Il MAE procede all’aggiornamento delle
graduatorie di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il
cui titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato
all’art. 112, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere
l’aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli
conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui
risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella D allegata al
presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del
personale il cui titolo di accertamento linguistico, che ha dato luogo
all’inclusione nella graduatoria, non conserva validità nei termini sopra
indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del
personale che ha subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura
e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del
personale che sia stato restituito ai ruoli metropolitani per
incompatibilità, ovvero ai sensi dell’art. 120, che sia restituito ai ruoli
metropolitani per ragioni di servizio;
e) depennamento dalle graduatorie del
personale che abbia già prestato all’estero nelle istituzioni diverse dalle
scuole europee un periodo di servizio di durata complessivamente superiore
ai dieci anni;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole
europee del personale che abbia già prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate
entro il mese di febbraio, per consentire un regolare avvio dell’anno
scolastico,
con le modalità e i criteri indicati nei commi
precedenti. Esse sono inoltre affisse all’albo del Ministero degli Affari
Esteri – Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale,
Uff.IV – e rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia
interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può,
entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni,
alla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.
IV, che, esaminanti i reclami, può rettificare anche d’ufficio, le
graduatorie.
Delle decisioni assunte, e delle sintetiche
motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati
ed ai controinteressati mediante affissione all’albo dell’Ufficio anzidetto.
5.Dopo l’accertamento del possesso, da parte
dei concorrenti, dei requisiti per l’inclusione nelle graduatorie
permanenti, il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale approva le graduatorie, che sono pubblicate all’albo del MAE,
DGPCC, Uff. IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale
procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla
data di affissione. La decisione dell’Ufficio va assunta entro 10 giorni dal
ricevimento del reclamo.
ART. 114 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER
LA DESTINAZIONE ALL'ESTERO
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai
trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti di
contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni
di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie
permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi
disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C.
del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la
tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le
operazioni di trasferimento. L'elenco dei posti individuati è affisso
all'albo del MAE e degli Uffici centrali e periferici del MPI.
3. Dopo l’avvenuta pubblicazione degli elenchi
dì cui sopra il MAE attiva le procedure di destinazione del personale
utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il MAE trasmette al personale
così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente
all'elenco delle sedi disponibili, invitandolo ad indicare le proprie
preferenze.
5. II personale, una volta accettata la
destinazione all'estero, è depennato dalla graduatoria per la quale è stato
nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere
di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la
destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio, è depennato da
tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al
momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.
ART. 115 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E
PROVE STRAORDINARIE
1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità
di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere
mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse,
o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al
medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a seguito del D.M.
del MPI 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero
10.11.1998, n.448, una corrispondenza automatica, l’Amministrazione, nel
rispetto delle norme contenute nel presente capo, ha facoltà di attingere
alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso
dell’interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le
procedure di cui al precedente comma, potranno essere indette prove
straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del triennio,
limitatamente ai codici funzione richiesti. L’indizione di prove
straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo
slittamento di quelle ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono
considerati nominabili per i posti all’estero anche coloro che, a seguito di
precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre
anni.
ART. 116 - DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
1. Il personale destinatario del presente
contratto può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle
Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque
anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un
periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre
anni.
2. Presso le Scuole Europee può essere
prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici,
con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio
Superiore della suddetta scuola.
1. In via del tutto eccezionale, il personale
in servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a direttore aggiunto
di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta
scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni,
con eventuale proroga di un anno.
1. Il personale che abbia prestato all’estero
un solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle
scuole europee e presso i lettorati di italiano, può essere destinato alle
scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a
condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio
effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i
suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a
partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.
1. Il personale che abbia prestato un periodo
di servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente
un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle
scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purchè utilmente collocato
nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dall’estero,
abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano.
Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono
definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione
all’estero.
ART. 117 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
ALL’ESTERO
1. Il servizio all’estero può essere
interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale, o per
accertata incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
ART. 118 - CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO
ALL’ESTERO
1. Anche per le scuole italiane all’estero e
le scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che
inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno
successivo.
ART. 119 - RESTITUZIONE AI RUOLI
METROPOLITANI IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIA
I. Nel caso di assenze per malattia di durata
superiore ai 60 giorni , il personale in servizio all'estero è restituito ai
ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l’intero assegno di sede
per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15
giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente
contratto.
ART. 120 - RESTITUZIONE AI RUOLI
METROPOLITANI PER INCOMPATIBILITA E PER MOTIVI DI SERVIZIO
I. La destinazione all'estero cessa, con
decreto del MAE, quando si determinino situazioni di incompatibilità di
permanenza all'estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata
situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare controdeduzioni.
Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell'attività di
istituto, al provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani non si può
dar luogo se non previo parere del MPI.
ART. 121 - RESTITUZIONE Al RUOLI
METROPOLITANI A SEGUITO DI SANZIONI DISCIPLINARI
1.L’erogazione di una sanzione disciplinare
superiore alla censura , per quanto riguarda il personale docente ed ATA,
comporta l’immediata restituzione ai ruoli metropolitani.
ART. 122 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le vertenze di lavoro del
personale del presente capo, foro competente è quello di Roma, ivi compreso
tutto quanto attiene all’arbitrato (Direzione provinciale del Lavoro di Roma
) e alla conciliazione.
ART. 123 - NORME APPLICATIVE
I. In attesa che sia completamente attivata
anche all’estero l’autonomia scolastica, al consiglio di circolo o di
istituito si sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti che il
contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del
predetto organo collegiale e, in particolare, per la definizione delle
modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con
gli studenti, ai quali si provvede sulla base delle proposte del collegio
dei docenti.
2. I riferimenti che il contratto collettivo
nazionale di lavoro fa al livello regionale debbono intendersi, quando non
vi sia diversa determinazione nel presente capo, come riferimenti al livello
di Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
3. Per quanto non diversamente previsto dal
presente capo, al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, si
applica la disciplina recata dal presente CCNL.
4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto
normativo la cui emanazione il CCNL attribuisce alla competenza del MPI,
sono adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal MAE,
d'intesa con il MPI.
5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici
si intendono ricondotti ai contingenti di cui all'art. 639 del testo unico
n. 297 del 1994.
ART. 124 - FRUIZIONE DEI PERMESSI
1. Non rientrano tra le assenze di cui alla
lettera b) comma 1 dell’art. 35 del D.lgs. n. 62/98, i permessi retribuiti
di cui all’art. 15, per i quali compete l’indennità personale nelle misure
sottoindicate:
- lutti per perdita del coniuge, di
parenti entro il secondo grado, di
soggetto componente la
famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni consecutivi
per evento): l’indennità personale è corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e
familiari, documentati anche mediante autocertificazione, fruibili a
domanda (3 giorni complessivi per anno scolastico): l’indennità
personale è corrisposta nella misura del 50%.
ART. 125 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA
FORMAZIONE
1. Il personale docente fruisce del diritto
alla formazione di cui all’art. 62.
2. Il MAE si impegna a individuare, d’intesa
con il MPI, contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale
finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all’estero.
Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale
e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.
ART. 126 - SEQUENZA CONTRATTUALE
Le Parti firmatarie del presente CCNL
concordano di rinviare, come previsto dall’Atto d’indirizzo, ad una
specifica sequenza contrattuale il confronto sulle modifiche da apportare
agli istituti di cui al presente Capo. La sequenza deve iniziare fin
dall’entrata in vigore del presente CCNL e concludersi entro e non oltre i
tre mesi successivi.
2. La sequenza conterrà i seguenti obiettivi:
a) il tema delle relazioni sindacali e della
contrattazione integrativa;
b) attuazione operativa dell’autonomia
didattica, organizzativa ed economica delle scuole italiane all’estero;
c) piena applicazione dei diritti al personale
docente e ATA sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (assenze,
congedi parentali, ferie, permessi e diritto allo studio e alla
formazione…);
d) ridefinizione di modalità e criteri
connessi al trattamento economico spettante al personale docente assunto con
contratto a tempo determinato;
e) norme contrattuali sulla destinazione che
costituisce mobilità professionale.
Fino alla sottoscrizione della predetta
sequenza restano in vigore le norme previste dal presente Capo.
CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
EDUCATIVE
ART. 127 - PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE
DEL PERSONALE EDUCATIVO
I. Il profilo professionale dei personale
educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico
ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si
sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività
di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione
docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di
educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro
coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi
frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del
personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una
serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e
propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.
ART. 128 - ATTIVITA' EDUCATIVA
I. L'attività educativa è volta alla
promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di
socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono
così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della
vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è
finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle
iniziative culturali, sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle
rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di
orientamento.
ART. 129 - AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA'
EDUCATIVA
1. L'azione funzionale all'attività educativa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la
produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi,
l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri
argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni
collegiali.
2. Tra gli adempimenti individuali rientrano
le attività relative:
a) alla preparazione necessaria per lo
svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali,
sportive e ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed
i docenti;
c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli
allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od
istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita,
nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione
educativa alle scuole frequentate o viceversa.
3. Le attività di carattere collegiale sono
costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la
programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle
relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi
di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali
partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato; la
determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli
allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate
dagli allievi medesimi.
4. Rientra altresì nell'attività funzionale
all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di
aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione
educativa.
ART. 130 - ATTIVITA'AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in
attività aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo
svolgimento dell'attività educativa.
2. Le attività aggiuntive educative,
sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati all'arricchimento
dell'offerta formativa. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle attività relative alla
realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra
convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività relative alla
realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali
e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al
territorio, sulla base di apposite convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi
dall'Unione europea.
3. Le risorse utilizzabili, per le attività
aggiuntive di cui al presente articolo e finanziate dall’art. 33, a livello
di ciascuna istituzione educativa, sono determinate nella stessa misura e
con le medesime modalità di cui all'art. 30 del presente CCNL.
4. Le attività aggiuntive funzionali
all'attività educativa possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere
secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo
piano attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di
lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto
educativo, o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto
previsto dall'art. 131, comma 4.
5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 131 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A
LIVELLO DI ISTITUZIONE
1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i
contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore,
direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal dirigente scolastico.
Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di
cui al precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono
definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione
educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
dal consiglio di istituto, nell'ambito del progetto di istituto.
2. Il progetto educativo deve essere
coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute
nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei
docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei
rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra
aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva.
3.In coerenza con i POF, i dirigenti delle
istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il dirigente scolastico,
avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il
piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la
pianificazione annuale dell'insieme delle attività e le modalità per la loro
realizzazione. Il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in
merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere per
rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche, anche ai
fini dell’organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere
flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale
educativo possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione
di aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare.
In tale occasione sono designati i coordinatori
dei gruppi di lavoro e gli
educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei docenti
di cui al comma 2.
ART. 132 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs.
n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano
opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il
dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali
possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono
riferibili a due unità di personale educativo retribuibili, in sede di
contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le
attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico
di cui all’art. 88, comma 2, lettera f).
ART. 133 - OBBLIGHI DI LAVORO
1. Gli obblighi di lavoro del personale
educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di
attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di
tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei
processi formativi.
2. Per l'attività educativa, ivi compresa
l'assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore,
programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque
giorni alla settimana.
3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui
al comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse
sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le
attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui
all'art. 129, comma 4, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente del
servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto
educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.
4. Il personale educativo è tenuto, inoltre,
ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività
funzionali di cui all'art. 129, comma 2.
5. Il compenso per le attività aggiuntive è
determinato secondo quanto previsto dall'art. 30.
ART. 134 - NORMA FINALE
1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente capo, si
applicano le disposizioni recate da questo CCNL.
CAPO XII - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ART. 135 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI
CONCILIAZIONE
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che
secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo
e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e
arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall’ipotesi di accordo quadro
siglata in data 19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai successivi
commi del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente
articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente alla
mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all’art. 484 del
T.U. n. 297/94.
3. Presso le articolazioni territoriali del
MPI è istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono
svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la
pubblicazione degli atti della procedura.
4. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso
l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio
territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie
riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la
richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro
il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica
dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la
facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal
comma 1.
5. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente, la natura
del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le
comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l’esposizione sommaria dei fatti e delle
ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda
presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche
sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte
conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di
conciliazione.
6. Entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può
concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso
contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso
l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.
Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio
rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per
l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte
dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei
quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni
dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della
comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di
conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9.
7. Qualora la soluzione della controversia
prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni,
l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui
al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione,
in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a
conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione
loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della
notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da
parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della
richiesta.
8. Il tentativo di conciliazione deve
esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle
parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale,
predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo,
previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411
del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo
obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di
un’associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro
competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del
tribunale ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile per la
dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la
conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto
previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il
verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti
per la soluzione della controversia.
9. In caso di mancato accordo tra le parti,
l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che,
sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di
un’associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del
lavoro.
10. Qualora l’amministrazione non depositi nei
termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà
comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora
l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà comunque
stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di
conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione
provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.
11. Nei confronti del rappresentante della
pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità
amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
ART. 136 - ARBITRATO
1.Le parti, possono concordare di deferire la
decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di
comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 5, comma
4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
ART. 137 - MODALITÀ DI DESIGNAZIONE
DELL'ARBITRO
1.La richiesta di compromettere in arbitri la
controversia deve essere comunicata all’altra parte secondo le modalità
previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni
la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste
dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o no accettare la proposta. Se la
proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno
alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie
previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo, entro lo stesso
termine, si procederà, alla presenza delle parti e presso la camera
arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto
nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2,
del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare
il consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto
previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art.6, comma 2, del CCNQ
23-1-2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro
sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro
il quarto grado con l’altra parte, o motivi non sindacabili di
incompatibilità personale.
Un secondo rifiuto
della stessa parte comporta la
rinuncia all’arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l’autorità
giudiziaria.
3. L’atto di accettazione dell’incarico da
parte dell’arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la
camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del
CCNQ del 23/1/2001 entro cinque giorni dalla designazione comunque
effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il
procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone
immediata comunicazione alla medesima, presso l’istituzione cui appartiene
l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure
previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.
ART. 138 - NORMA FINALE
1. Per tutto quanto non previsto dai presenti
articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle
disposizioni del D.lgs. 165/2001.
CAPO XIII - TELELAVORO
ART. 139 - DISCIPLINA DEL TELELAVORO
1.Il presente capo si applica, a domanda, al
personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalità
stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare
l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione
per quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6
del CCNQ 23-3-2000.
2. Le relazioni sindacali relative al presente
capo sono quelle previste dall’art.4 e 6.
3. Il telelavoro determina una modificazione
del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con
l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come
il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre
forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che
comportano l’effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso
dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni
scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di
gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a
domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso
l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto
prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese
sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative
presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali specifici
progetti di telelavoro, che potranno essere approvati purchè i relativi
oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio
delle istituzioni scolastiche medesime.
ART. 140 - ORARIO DI LAVORO
1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle
diverse forme del tempo parziale, è distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora
ciascuno, concordati con le istituzioni scolastiche ed educative nell'ambito
dell'orario di servizio. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto
della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili
prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive, né permessi
brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo
rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1,
ultimo periodo, dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per
cause strutturali" si intende un’interruzione del circuito telematico che
non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
ART. 141 - FORMAZIONE
1.L' Amministrazione centrale definisce, in
sede di contrattazione integrativa regionale, le iniziative di formazione
che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle
espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro del
23/3/2000. Utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di
telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le
istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
ART. 142 - COPERTURA ASSICURATIVA
1.Le istituzioni scolastiche ed educative,
nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione
del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti
rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in
dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa
grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari
del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
2.La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato
i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, è
inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al
rappresentante per la sicurezza.
ART. 143 - CRITERI OPERATIVI
1. La disciplina prevista dal presente capo
mira ad introdurre elementi di flessibilità nei rapporti di lavoro, con
benefici di carattere sociale e individuale, ed un possibile incremento
della produttività e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei
costi a regime, l'introduzione del telelavoro comporti incrementi di
produttività e risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della
sede di lavoro, oltre che di benefici sociali e di positivi riflessi
esterni, nonchè di miglioramento di qualità della vita, specie nei grandi
centri urbani.
Si dovrà prevedere, di conseguenza,
un’attendibile, seppure tendenziale, quantificazione, da un lato di tutte le
spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di
maggiore produttività e di positive ricadute nel sistema sociale, con una
ponderata valutazione e coerenza della compatibilità economico-finanziaria
complessiva.
ART. 144 - NORMA FINALE DI RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel
presente capo si rinvia alla disciplina di cui all’Accordo quadro sul
telelavoro del 23.03.2000.
CAPO XIV– DISPOSIZIONI FINALI
ART. 145 - PERSONALE IN PARTICOLARI
POSIZIONI DI STATO
1. Il periodo trascorso dal personale della
scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco,
esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo,
con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento
economico previsto dal capo VIII.
2. Il periodo di distacco o di aspettativa
sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle
progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL 24.07.2003.
3. Restano ferme le disposizioni in vigore che
prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in
altre situazioni di stato che comportano
assenza dalla scuola.
ART. 146 - NORMATIVA VIGENTE E
DISAPPLICAZIONI
1) In applicazione dell’art.69, comma 1, del
d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non
applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle
seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che,
invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336
e successive modificazioni e integrazioni.
tutta la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per
servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici
spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in
guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a
riposo resta regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale
come previsto dall’art.2109, comma 1, del Codice Civile;
g)la seguente normativa:
1)Art. 3 del DPR n.395/88
(in tema di diritto allo studio)
2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti
al dovere verso il superiore)
3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su
mobilità per incompatibilità)
4)Art.7 DPR 395/88
(su IIS nella 13° mensilità)
5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del
DPR n.399/88
6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e
legge 25 giugno 1985 n.333
(aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio
all’estero)
7) ai soli fini della determinazione
dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di
direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95,
l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a
carico del CCNL 24-7-2003 della scuola);
8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20
legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412
(servizio militare)
10) Art.132 T.U. n.3/1957 (riammissione in
servizio)
11) Art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4
L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51 L449/1997 e art.52, comma 57,
L.448/2001.
2. E’ espressamente disapplicata la seguente
normativa:
- l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni
provvisorie di sede);
- l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione
provvisoria);
- l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione
dei docenti assenti);
- l’art. 455 del d.lgs. n.297/94
(utilizzazione del personale docente e DOA);
- l’art. 480 del d.lgs. n.297/94
(inquadramenti in profili professionali amm.vi);
l’art. 7, comma 4 -secondo periodo, comma 5,
comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 59/2004;
- l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 59/2004;
- l’art. 10, comma 4 – secondo periodo, comma
5 del D.Lgs. 59/2004 ;
- l’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 59/2004;
3. Le Parti si riservano la possibilità di
riesaminare il testo del presente articolo con apposita sequenza
contrattuale ove emerga la necessità di precisazioni o correttivi.
ART. 147 - Aumenti contrattuali ai capi di
istituto
1. Ai capi di istituto, in servizio
nel quadriennio contrattuale 2006-09 e che non hanno acquisito la qualifica
di dirigenti scolastici, sono attribuiti i medesimi incrementi stipendiali,
per tredici mensilità, spettanti al docente laureato degli Istituti
secondari di II grado.
ART. 148 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.Le
Parti si danno atto di aver attivato il Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto, sulla base dell'Accordo
14.03.2001, come previsto dal decreto legislativo n. 124/1993 e dalla legge
n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
2.Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che liberamente
aderiscono e aderiranno al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
ART. 149 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ
FINANZIARIE COMPLESSIVE
1. In caso di accertamento da parte del
Ministero dell’Economia e delle Finanze di maggiori oneri del contratto
rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il
controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4,
del D.L.vo n. 165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora siano certificati maggiori oneri
contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo
di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la
sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso
ART. 150 - NORMA DI RINVIO
1. La disciplina di cui al presente CCNL è
suscettibile delle modifiche che in via pattizia si rendessero necessarie in
relazione all’entrata in vigore di eventuali innovazioni ordinamentali.

TABELLE
TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE
ATA
(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)
1.L’unità dei servizi amministrativi è
costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del
personale ATA individuati dalla presente tabella.
Le modalità di accesso restano disciplinate
dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali
che sono individuati dalla tabella B.
Area D:
Svolge attività lavorativa di rilevante
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi
assegnati ed agli indirizzi impartiti,
al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del
personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività,
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario
delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi
ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Area C
Nei diversi profili svolge le seguenti
attività specifiche
amministrativo
- attività lavorativa complessa con autonomia
operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure
mediante l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può
svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei
confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i
compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.
tecnico
- attività lavorativa complessa con autonomia
operativa e responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione di
procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di
riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse
alla didattica, e’ subconsegnatario con l’affidamento della custodia e
gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e
delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei
laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e
la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo
dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.
Area B:
Nei diversi profili svolge le seguenti
attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta
amministrativo
- nelle istituzioni scolastiche ed educative
dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del
materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa
richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione
delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico,
pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta
dell'archivio e del protocollo.
tecnico
- conduzione tecnica dei laboratori, officine
e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità.
Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli
autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni
connessi con il proprio lavoro.
cucina
- preparazione e confezionamento dei pasti,
conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di
cui cura l’ordinaria manutenzione.
infermeria
- organizzazione e funzionamento
dell’infermeria dell’istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni
mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure
di prevenzione prescritte.
guardaroba
- conservazione, custodia e cura del corredo
degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
Area A s
Nei diversi profili svolge le seguenti
attività specifiche
servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale
appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i
compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all’handicap e di
monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare
dell'infanzia.
servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità
specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e
zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
Area A
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e
con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro,
attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono
preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola
con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei
periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali,
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa
l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense
scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di
collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche,
all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e
nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività
previste dall'art. 47.
Tabella B - Requisiti culturali per
l’accesso ai profili professionali del personale ATA
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi:
- laurea specialistica in giurisprudenza; in
scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti.
Coordinatore amministrativo:
a) laurea triennale in giurisprudenza; in
scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti.
Coordinatore tecnico:
- a) laurea triennale specfica.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di maturità
Assistente tecnico:
- a) diploma di maturità corrispondente alla
specifica area professionale.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato
da un istituto professionale alberghiero;
Infermiere:
- laurea in scienze infermieristiche.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica;
Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di qualifica professionale
specifica.
Collaboratore scolastico dei servizi
- a) diploma di qualifica professionale e
corso certificato di formazione sull’assistenza all’handicap e sull'igiene
dei minori
Collaboratore scolastico:
- diploma di qualifica triennale successivo
alla scuola media.
E' fatta salva la validità dei titoli di
studio in possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per
coloro che sono già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno un
mese di servizio.
Tabella C - Corrispondenza tra aree e
profili professionali del personale ATA
(Tabella C del C.C.N.L. 24/07/03)
Nuove
Aree |
Profili professionali
previsti dal
CCNL 4-8-1995 |
 |
 |
| D |
Direttore dei servizi
generali ed amministrativi |
 |
 |
| C |
Coordinatore
amministrativo |
| C |
Coordinatore tecnico |
 |
 |
| B |
Assistente
amministrativo |
| B |
Assistente tecnico |
| B |
Cuoco |
| B |
Infermiere |
| B |
Guardarobiere |
 |
 |
 |
 |
| A s |
Collaboratore
scolastico dei servizi |
| A s |
Addetto alle aziende
agrarie |
 |
 |
| A |
Collaboratore
scolastico |
TABELLA C1 – Equivalenza vecchio-nuovo
ordinamento personale ATA
|
Vecchia Area
|
Vecchia qualifica
|
Nuova qualifica
|
Nuova Area
|
|
D
|
Direttore dei servizi generali e
amministrativi
|
Direttore dei servizi generali e
amministrativi
|
D
|
 |
 |
 |
 |
|
C
|
Coordinatore amministrativo o
tecnico
|
Coordinatore amministrativo o
tecnico
|
C
|
 |
 |
 |
 |
|
B
|
Assistente amministrativo o
tecnico
|
Assistente amministrativo o
tecnico
|
B
|
|
B
|
Cuoco
|
Cuoco
|
B
|
|
B
|
Infermiere
|
Infermiere
|
B
|
 |
 |
Guardarobiere
|
B
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Collaboratore scolastico dei
servizi
|
A s
|
 |
 |
Addetto alle aziende agrarie
|
A s
|
|
A
|
Guardarobiere
|
 |
 |
|
A
|
Addetto alle aziende agrarie
|
Collaboratore scolastico
|
A
|
|
A
|
Collaboratore scolastico
|
 |
 |
Tabella D
(Tabella D del C.C.N.L. 24/07/03)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE
ALL’ESTERO
A) Titoli culturali (fino ad un massimo
di punti 35)
Non è valutabile il titolo d’accesso alla
cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore.
1. per ogni diploma universitario di durata
almeno quadriennale conseguito in Italia o all’estero punti 5
2. per ogni diploma di Accademia di belle
arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4
3. per ogni diploma universitario di durata
biennale o triennale conseguito in Italia o all’estero punti 2
4. per ogni diploma di istruzione secondaria
di secondo grado conseguito in Italia o all’estero punti 5
5. per ogni diploma finale di lingua
straniera, diversa da quella delle aree linguistiche francese, inglese,
tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria
italiani o stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2
6. per ogni libera docenza punti 5
7. per ogni dottorato di ricerca punti 5
8. per ogni attestato finale di corso di
perfezionamento post-lauream conseguito presso università italiane o
straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2
9. per ogni titolo finale di corsi di
specializzazione post-lauream rilasciato da un’università italiana o
straniera di durata pluriennale punti 5
B) Titoli professionali (fino ad un
massimo di 25 punti)
1. per ogni abilitazione o idoneità o
inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per
esami per classi diverse da quella della disciplina d’insegnamento punti 3
2. per ogni inclusione in graduatoria di
merito di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di
appartenenza punti 3
3. per ogni inclusione in graduatoria di
merito del personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso
livello o di livello superiore
al ruolo di appartenenza punti 3
4. per ogni titolo di specializzazione per
alunni portatori di handicap di durata biennale conseguiti ai sensi
dell’art.325 del D.lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2
5. per la realizzazione di progetti
finalizzati al superamento della dispersione scolastica, all’educazione alla
multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati
con DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2
6. per l’attività di direzione o di
coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o
all’estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano
annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2
fino ad un massimo di punti 4
7. per l’attività di docenza nei corsi di
aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all’Estero previsti dal
piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o
deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente all’area
disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non
attinente all’area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 1
fino ad un massimo di punti 4
8. per il personale ATA per la partecipazione
a corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione
o ammodernamento dei servizi, promossi dall’amministrazione o approvati
dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti
2
9. per l’inclusione in altra graduatoria di
precedenti procedure di selezione all’estero indetta ai sensi dell’art. 1
della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1
10. per la scuola elementare, per la frequenza
del corso di aggiornamento – formazione linguistica e glottodidattica
compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei
Provveditori agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di
ricerca punti 1
C. Titoli di servizio (fino ad un massimo
di 20 punti)
1. per ogni anno di servizio prestato nella
qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la
scuola dell’infanzia ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a
tempo indeterminato punti 2
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA
ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto
o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale
arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce,
ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento
che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e
dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella
propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul
luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del
Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento
Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e è
garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale
che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che
sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e
prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli
eventuali testimoni;
e) è garantito l'impegno dell'Amministrazione
a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure
individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle
quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti,
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo
n. 165 del 2001 sia inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i
presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi
di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto
denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque
valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e
contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente
Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in
caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignità della persona.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di
molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un
comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere
designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare
soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto
alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e
assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della
consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno,
interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio
per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona
che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio
e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto
delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente
o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere
gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva,
in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà
avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di
appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione
generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento
disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno,
d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei
comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro
in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della
persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che
informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso
del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro
o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di
uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via
temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al
fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la
possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni,
eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque
garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che
creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e
dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli
orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed
alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro,
predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della
libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione
dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che
dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta
alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere,
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Sarà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da
adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di
condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a
trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del
Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione
del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari
del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad
incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con
l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere
alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura
dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in
servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a
norma dell'art. 54, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di
responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano
applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o
di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da
leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e
specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi
dell'art. 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto
di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della
pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il
dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento
delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse
ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura
i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati
le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve
essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i
cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra
la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e,
nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a
carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni
possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività
loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio
delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per
altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità
salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o
comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per
altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi
parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre
utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o
conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre
organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del
diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri
dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a
farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque
modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a)
se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b)
se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue
funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli
altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con
la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti
con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni
o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente
competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti
di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti
diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni
alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto
nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri
superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini
che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine,
egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette
modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza,
respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata
dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria
iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo,
non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o
l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni
contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini
privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio
per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso
personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di
ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il
pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza
di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere
valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei
cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato
il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa
promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in
tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico si
preoccupa del rispetto degli
standard di qualità e di quantità
fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli
utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni
sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra
opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a
titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione,
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e
3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente
in materia di affari generali e personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti si danno atto che la previsione
contrattuale dell’istituto arbitrale nelle controversie di lavoro del
comparto scuola non ha conseguito gli effetti previsti, dovendosi rilevarne
uno scarso utilizzo. Esso va invece va rilanciato, anche attraverso
l’introduzione di modifiche, finalizzandolo all’obbligatorietà delle
relative procedure.
Le Parti concordano che l’istituto arbitrale
si inserisce in una comune volontà di snellimento ed economicità delle
procedure di contenzioso in sede diversa da quella giurisdizionale,
attualmente oberata anche da numerosi contenziosi scolastici.
Le Parti si propongono, inoltre, di
coinvolgere il Ministero della Funzione Pubblica e il Ministero della
Giustizia per reperire risorse specifiche da destinare all’istituto
dell’arbitrato, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento che
contribuiscano alla creazione di una cultura positiva dell’arbitrato sia per
le PP.AA. che per le OO.SS, -.